IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23  ottobre  1992,
n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri del  tesoro  e  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
               Atti fondamentali soggetti a controllo 
  1. Il controllo di legittimita'  sugli  atti  amministrativi  della
regione, esclusa ogni  diversa  valutazione  dell'interesse  pubblico
perseguito, si esercita sulle seguenti categorie di atti: 
    a)  regolamenti  ed  altri  atti  aventi  contenuto  normativo  a
rilevanza esterna; 
    b) atti generali di indirizzo, di  direttiva,  di  programmazione
economico-finanziaria e di pianificazione territoriale; 
    c) contratti collettivi decentrati di cui all'art. 45,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29; 
    d) piante organiche e relative variazioni; 
    e) atti di disposizione  del  demanio  e  patrimonio  immobiliare
eccedenti l'ordinaria amministrazione; 
    f)  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
    g) appalti e concessioni  che  non  siano  previsti  in  atti  di
programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione; 
    h) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla  disciplina
della legge regionale, e concessione degli stessi  non  derivanti  da
piani e programmi; 
    i) atti generali  e  relativi  alla  determinazione  di  tariffe,
canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni,  licenze  ed  altri
analoghi provvedimenti; 
    l) atti e provvedimenti generali  attuativi  delle  direttive  ed
applicativi dei regolamenti della Comunita' economica europea.