IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Atti fondamentali soggetti a controllo 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito, si esercita sulle seguenti categorie di atti: a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna; b) atti generali di indirizzo, di direttiva, di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale; c) contratti collettivi decentrati di cui all'art. 45, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29; d) piante organiche e relative variazioni; e) atti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione; f) criteri e modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; g) appalti e concessioni che non siano previsti in atti di programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione; h) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla disciplina della legge regionale, e concessione degli stessi non derivanti da piani e programmi; i) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti; l) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunita' economica europea.